sabato 22 dicembre 2012

Nuove imprese e start-up



 Arrivati alla fine del'anno mi sembra opportuno fare   
un breve rendiconto sulle varie idee che ho letto in rete in merito alla nascita di nuove imprese, e che a mio parere rappresentano i punti fondamentali sui quali la nuova impresa deve concentrarsi per avere buone speranze di riuscita del proprio business.
Mi sembra opportuno precisare che il termine di start-up riguarda una fase di avvio di una nuova impresa, mentre nel decreto sviluppo, recentemente approvato, con tale termine si fa riferimento a delle imprese di nuova costituzione che si occupano di nuovi prodotti e nuove tecnologie.
Fatta questa opportuna premessa, bisogna specificare che proprio il Decreto Sviluppo ha posto l'accento sulle necessità di creare un ambiente favorevole alla realizzazione di nuove imprese.
Ovviamente molto rimane ancora da fare in termini di semplificazione burocratica e di intervento sui livelli di tassazione delle imprese.
In realtà in questo post voglio focalizzare l'attenzione su 5 punti che da molti operatori del settore vengono visti come i principi fondamentali da osservare nella fase di avvio e di consolidamento di una nuova impresa.


  1. Business plan : Questa fase riguarda la creazione di un piano d'impresa che analizzi i costi necessari per impiantare la nuova attività, la previsione sui mercati che dovranno essere conquistati nonché l'analisi dei ricavi da realizzare e la redditività del progetto stesso.
  2. Finanziamenti : La ricerca dei capitali necessari per avviare la nuova impresa rappresenta uno degli aspetti più delicati. Tra le possibili soluzioni oltre quelle del ricorso al credito bancario, l'autofinanziamento parziale o totale dei soci (soluzione avveniristica) oppure il ricorso a dei soci finanziatori.
  3. Ubicazione : Aspetto da non trascurare in quanto la presenza sul territorio di un forte tessuto imprenditoriale rappresenta uno dei punti fondamentali per l'ottima riuscita del progetto d'impresa, ciò in quanto una zona ad alta vitalità imprenditoriale attrae molti operatori economici e soggetti maggiormente interessati alle nuove idee d'impresa.
  4. Competenze e formazione dei soci : Aspetti importantissimi in quanto rappresentano il punto di partenza per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale e per le successive opportunità di crescita del proprio business d'impresa.
  5. Consulenze e apporti esterni : Fare riferimento a soggetti esterni con le adeguate competenze, ciò in rapporto a quanto indicato al punto n. 4. Ovviamente un mix di competenze interne alla nuova impresa e l'apporto di consulenti esterni è quello che può dare maggiori garanzie di sviluppo al business d'impresa.
Tengo a sottolineare che i punti sopra elencati non rappresentano per ovvi motivo l'elenco completo ed esaustivo, dei punti fondamentali da affrontare per la nascita di una nuova impresa, ma da un'attenta analisi delle idee che si sviluppano sul web sono quelle che hanno ottenuto un maggior riscontro e ritenute indispensabili per uno sviluppo competitivo di un nuovo business.

sabato 20 ottobre 2012

Cosa cambia nella cessione dei prodotti agricoli


Ad integrazione del post precedente del 21 aprile qui richiamato http://ow.ly/eDido in tema di disciplina della cessione dei prodotti agricoli ed agro - alimentari si precisa che il decreto attuativo dell'articolo 62 della legge 27/2012 è stato emanato e sono stati forniti i seguenti chiarimenti:



Operazioni escluse

non costituiscono cessioni  ai sensi dell’articolo 62  del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
a. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati  dagli imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
b. i conferimenti  di prodotti agricoli e alimentari operati  dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
c. i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.
Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina.
I contratti devono essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità,  la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Forma scritta 

Ai fini dell’applicazione del comma 1, per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta,  anche trasmessa  in forma elettronica o a mezzo telefax, anche  priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all’art. 2, lettere a) e b).
Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti sia  nei contratti o accordi sia nei conseguenti  documenti  di  seguito elencati, a condizione che  questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
a) contratti di cessione dei prodotti ;
b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna 
dei prodotti;

Gli elementi essenziali, in forma scritta, previsti possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.
I documenti  di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti i 5 elementi richiesti dall’articolo 62, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente 
dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1,  del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.


Termini di pagamento

I termini di pagamento previsti decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di 
prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

La disposizione di cui all’articolo 62, prevede il pagamento di “interessi” a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.
Qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell’acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni citate al comma 1, gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge.
Allo stato attuale il tasso di interesse applicato è pari al 10 %.


E’ in ogni caso vietato trattenere l’intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.

Viene prevista la possibilità per i contratti stipulati prima del 24 ottobre 2012 di integrarli con le modalità previste dall'articolo 62, purché ciò avvenga entro il 31/12/2012.




martedì 11 settembre 2012

Come si determina il reddito degli agricoltori





Oggi ho deciso di affrontare il tema relativo alla determinazione del reddito dei produttori agricoli, in quanto tale argomento mi è stato richiesto più volte e ho notato che esiste molta confusione in materia.
Solitamente il reddito di una attività viene determinato dalla differenza tra costi e ricavi, orbene tale criterio pur valido in via generale trova delle eccezioni per le aziende agricole.
Infatti l’articolo 32 comma 2 lettera a) e l’articolo 55 comma 2 lettera c) del D. P. R. 917 del 1986 meglio conosciuto come Testo Unico in materia di Imposte Dirette (TUIR), prevede un diverso regime impositivo a seconda che l’attività agricola svolta si limiti allo sfruttamento delle potenzialità del terreno o le ecceda.
Infatti nel primo caso il reddito ritratto dal terreno rientra nella categoria dei redditi fondiari come reddito agrario e il suo valore si determina con il sistema catastale.
Nel caso in cui l’attività agricola ecceda le potenzialità dello stesso la rimanente parte costituisce reddito d’impresa.
La distinzione pur non essendo di immediata comprensione, determina pertanto delle modalità di determinazione del reddito completamente diverse.
Infatti nel primo caso l’azienda agricola sarà soggetta a tassazione IRPEF solamente per l’ammontare del reddito catastale composto a sua volta dal Reddito Dominicale e dal Reddito Agrario, i cui valori sono desumibili dai certificati catastali dei terreni.
Nel secondo caso per la parte eccedente le potenzialità del terreno, una parte del reddito verrà incluso nei redditi fondiari come prima determinati, e l’eccedenza verrà indicata nei redditi di allevamento o di agriturismo o d’impresa.
Per semplicità di esposizione, si esemplifica la suddetta distinzione:
·                                Nel caso di reddito fondiario i valori da dichiarare sono quelli indicati al quadro RA del modello Unico, quadro che raggruppa i redditi dei terreni, il cui ammontare complessivo va indicato nel quadro RN.
·                                Nel caso di reddito eccedente al quadro RN confluiranno oltre i redditi fondiari, come sopra indicati anche quelli di altre categorie.

Per la determinazione dell’effettivo reddito netto ottenuto dall’azienda agricola, occorre invece fare riferimento alla dichiarazione IRAP, la quale al quadro IQ comprende nel riquadro destinato ai produttori agricoli l’ammontare delle vendite e degli acquisti effettuati nell’anno d’imposta.

giovedì 7 giugno 2012

Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate


Negli ultimi tempi l'Agenzia delle Entrate sta inviando molte comunicazioni ai contribuenti, avvisandoli che sono stati riscontrati a carico di ognuno delle spese o degli investimenti che non sono giustificabili in base al reddito dichiarato. Tale comunicazione rientra in quello che viene definita tax compliance, cioè si invita il contribuente a verificare la propria posizione ed eventualmente a modificare il proprio reddito dichiarato per l'anno 2010. Tale modifica e' possibile utilizzando il cosiddetto ravvedimento operoso, cioè la possibilità di integrare la propria dichiarazione dei redditi entro la scadenza della presentazione del modello di dichiarazione successivo. Tale data coincide con il 30 settembre dell'anno 2012. A mio avviso tali lettere che rappresentano delle minacce velate di procedere a degli accertamenti non devono allarmare, in quanto spesso le spese effettuate sono giustificabili dai redditi dei componenti del nucleo familiare a cui si appartiene, infatti molte volte si acquistano beni o si effettuano investimenti a nome dei familiari e pertanto il reddito dichiarato non può giustificare la somma spesa. In altri casi l'ufficio non ha tenuto conto di particolari categorie di reddito che presentano degli esoneri dalla presentazione della dichiarazione o che usufruiscono di particolari regimi agevolativi che consentono di dichiarare solo parzialmente il reddito prodotto, ad esempio gli agricoltori o soggetti operanti in regimi forfettari. Pertanto una volta ricevuta la comunicazione, innanzitutto si deve verificare se le somme spese o gli investimenti effettuati coincidono con quelli che l'Ufficio ha rilevato e dopo approntare tutta la documentazione necessaria a dimostrare la modalità di acquisizione del bene o servizio contestato. Infatti trascorso il 30 settembre l'ufficio dopo avere rilevato la mancata integrazione della dichiarazione presentata per l'anno 2010 inizierà la fase di accertamento, qualora tra il reddito dichiarato e quello presunto da dichiarare si discostino di almeno un quinto. Discorso a parte riguarda l'anno 2009 per il quale i termini di integrazione della dichiarazione sono chiusi e pertanto occorre prepararsi ad affrontare il contraddittorio con l'ufficio per dimostrare la propria regolarità fiscale.

sabato 21 aprile 2012

Le novità per i contratti di prodotti agricoli

                                                             

 Nel Decreto sulle liberalizzazioni sono previste delle modifiche  per quanto riguarda la cessione di prodotti agricoli o del settore agro -alimentare.
    
Le novità principali sono riassumibili in due tipologie:

      Obbligo della forma scritta;
      Termini per il pagamento delle fatture.

Il primo punto riguarda l'obbligo di stipulare un contratto tra le     parti avente ad oggetto la fornitura, la durata, le modalità di consegna, il tipo e la qualità delle merci il prezzo convenuto e i termini di pagamento.

Per quest'ultimo aspetto la norma prevede che per i prodotti agricoli deteriorabili la scadenza del pagamento è prevista entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, anche se in realtà i 30 giorni decorrono dalla fine del mese in cui si è ricevuta la fattura.
Mentre per i prodotti agricoli non deteriorabili la scadenza del pagamento è fissata in 60 giorni, fine mese, del ricevimento della fattura.
Occorre precisare che ci sono delle eccezioni all'applicazione della suddetta normativa, infatti per quanto riguarda i termini di pagamento sono escluse le forniture fatte alla Pubblica Amministrazione, la quale già oggi paga con almeno sei mesi di ritardo.
Un'altra eccezione, indispensabile, riguarda l'esonero dalla forma scritta per le vendite al minuto, e rinvia ad un successivo Decreto Ministeriale altre eventuali esclusioni, che si ritiene dovrebbero prevedere delle esenzioni fino ad una certa soglia di fatturato, altrimenti la gestione giornaliera diventerebbe molto complicata.
Risulta importante evidenziare che il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legge, comporta l'addebito degli interessi di mora per un importo pari al 10% della somma dovuta.
Restano da chiarire molti altri aspetti, tra i quali il caso delle vendite all'estero, ad oggi escluse dalla suddetta normativa, ma in conclusione si può affermare che la regolamentazione dei pagamenti, rappresenta un'aspetto fondamentale per la difesa dei piccoli produttori agricoli e dei commercianti nei confronti dei colossi della Grande Distribuzione Organizzata, i quali fino ad oggi hanno approfittato della loro forza contrattuale, per stabilire tempi e modalità di pagamento.

sabato 17 marzo 2012

Redditometro

Oggi mi sembra opportuno trattare l'argomento fiscale che sta appassionando gli italiani negli ultimi tempi.                 


                          IL REDDITOMETRO 

                                                                                             
In particolare si tratta di un metodo di controllo dei contribuenti che utilizzando un software apposito, determina il reddito presunto che il soggetto doveva dichiarare sulla base dei beni o servizi acquistati.
Tali beni e servizi sono stati stabiliti nella norma istitutiva dello strumento di accertamento e al  link sottostante potrete trovare le linee guida dell'Agenzia delle Entrate sulla materia


Fortunatamente tale  sistema di controllo prevede l'obbligatorietà da parte degli Uffici Fiscali di invitare il contribuente presso l'ufficio al fine di dimostrare le modalità di acquisizione dei beni o servizi e quindi evitare l'accertamento.

Bisogna considerare inoltre che non rilevano solamente gli incrementi di patrimonio, ma anche le spese necessarie al mantenimento di tali beni.

Allo stato attuale è a disposizione dei contribuenti un software sperimentale da utilizzare come test, successivamente sulla base dei dati ottenuti, si provvederà all'elaborazione dello strumento definitivo.

Prossimamente vedremo l'impatto che questo strumento di controllo avrà sui contribuenti.


sabato 11 febbraio 2012

La nuova frontiera della consulenza fiscale




Nel corso del 2011 sono stati emanati quattro manovre di aggiustamento dei conti pubblici con annesse modifiche nel campo fiscale che hanno modificato completamente il rapporto tra fisco e contribuente. 
Infatti tali provvedimenti si sono concentrati esclusivamente su nuove entrate tributarie, che hanno interessato tutte le categorie di reddito presenti nel nostro Paese. 
A scopo esemplificativo citiamo quelle che hanno maggiormente attirato l’attenzione dei contribuenti italiani, quali lo spesometro , il redditometro, l’introduzione dell’IMU (Imposta Municipale Unica). 
Pertanto valutando l’insieme delle norme ho ritenuto necessario concentrare la mia attenzione su quelle che ritengo siano le novità maggiori per i contribuenti italiani, strumenti che in qualche modo si intrecceranno nella fase di controllo che l’Agenzia delle Entrate porrà in essere nel corso del 2012 e degli anni successivi. 
Si tratta di strumenti che consentono attraverso la verifica delle spese sostenute dal contribuente nel corso di un determinato periodo d’imposta la determinazione del reddito che lo stesso contribuente doveva percepire e quindi dichiarare per lo stesso periodo d’imposta. 
A prescindere dalle modalità tecniche di applicazione è necessario sottolineare che l’introduzione di tali strumenti di controllo rivoluzioneranno interamente il metodo di comportamento del singolo contribuente, in quanto lo stesso dovrà modificare il proprio comportamento di spesa al fine di evitare spiacevoli controlli. 
Analogamente dovrà essere modificato l’approccio di chi svolge attività di consulenza fiscale, il quale dovrà confrontare il reddito dichiarato dal contribuente con le spese da esso sostenute nel corso dell’anno, passando quindi da un’analisi di tipo economico – contabile ad una di tipo finanziaria.